La responsabilità degli organi di governance, nel contesto delle procedure concorsuali, ha visto nel tempo alterne interpretazioni. Il presente contributo propone una razionalizzazione in chiave aziendalistica per evitare il rischio di riconoscere una natura inopportunamente oggettiva alla fattispecie.
Nesso di causalità e misurazione del danno vengono riletti con la lente delle teorie manageriali e della creazione di valore, in modo da ottenere una valutazione più oggettiva che funga da giusto equilibrio tra tendenze eccessivamente garantiste e approcci inopportunamente deterministici. Il superamento di tale determinismo si perfeziona con la proposta di un metodo di stima del danno liquidabile, che si sostiene proprio sulla logica decrementale della misurazione del valore distrutto, in luogo di quella meramente contabile del profitto.
Nell’attuale contesto di riforma del diritto della crisi, soprattutto alla luce del dovere di agire in prevenzione come disposto dal novellato art. 2086 c.c., non si può prescindere da una valutazione di ciascun atto di gestione, nel contesto specifico dell’azienda in cui esso è compiuto superando approcci pericolosamente generalisti.